STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
EurekAcademy – Impresa Sociale – ETS
Articolo 1- Denominazione
È costituita in Roma il 3 ottobre 2019, un’Impresa Sociale in forma associativa senza scopo di lucro, denominata “EurekAcademy – Impresa sociale – ETS” (di seguito menzionata anche solo come “Impresa Sociale” ovvero “EurekAcademy”).
L’indicazione d’Impresa Sociale è utilizzata negli atti e nella corrispondenza di EurekAcademy, mentre, l’indicazione di ETS sarà adottata solo con l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.
Articolo 2 – Durata
L’Associazione EurekAcademy ha durata indeterminata, salvo che l’Assemblea dei Soci deliberi lo scioglimento anticipato.
Articolo 3 – Sede
l’Associazione EurekAcademy ha sede principale in Roma ma può istituire delegazioni sia in Italia che all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 4 – Scopi e attività dell’Impresa sociale
EurekAcademy è esplicitamente organizzata come non finalizzata al profitto e ha come scopo principale l’attività di ricerca ed erogazione di servizi culturali, di formazione extrascolastica, l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, nonché, l’organizzazione di attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa, le attività di formazione universitaria e post-universitaria, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d’interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
EurekAcademy ha per oggetto stabilmente e principalmente il perseguimento di interessi generali e di finalità di utilità sociale, al fine della produzione o dello scambio di servizi finalizzati all’educazione, istruzione e formazione anche di personale medico e paramedico; con realizzazione, promozione e incremento anche di iniziative di carattere culturale, sociale e sanitario idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di ordine sanitario, materiale e psicologico dei malati, con servizi strumentali resi anche in collaborazione con altre organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, ovvero con enti quali università che perseguano interessi sociali con finalità educativa e divulgativa.
Inoltre, a fine indicativo e non esaustivo, potrà:
- svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, anche ai sensi della Legge 28 marzo 2003 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali d’interesse sociale con finalità educativa;
- realizzare, promuovere e incrementare iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario e commerciale, senza fine di lucro;
- organizzare corsi di formazione per personale medico e paramedico in generale, per fisioterapisti, logopedisti, neuro psicomotricisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; terapisti occupazionali; operatori socio-sanitari, anche per cittadini non comunitari;
- fornire consulenze medico-scientifiche per strutture e ammalati con patologie croniche-evolutive ivi compreso l’utilizzo di sistemi informatici di assistenza medico-sanitaria;
- svolgere attività di formazione universitaria e post-universitaria;
- svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- svolgere attività di gestione, ristrutturazione, acquisto e locazione di immobili occorrenti all’attività.
Le attività di cui sopra devono essere esercitate dall’Impresa Sociale in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Decreto legge (D.L.) 3 luglio 2017 n.112, successivamente integrato dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 20 luglio 2018 n. 95, s’intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70 (settanta) per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione in forma associativa che esercita l’Impresa Sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, EurekAcademy potrà svolgere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali.
L’Impresa Sociale potrà garantire la sua collaborazione ad altre organizzazioni nazionali e internazionali ovvero a soggetti privati per la realizzazione di iniziative anche all’estero che rientrino nei propri scopi istituzionali.
Per il miglioramento degli scopi sociali, l’Impresa Sociale potrà, tra l’altro, acquistare e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre imprese sociali e/o terzi in genere, siano persone fisiche o persone giuridiche.
Articolo 5 – Categorie dei Soci
L’Impresa Sociale in forma associativa è costituita dalle seguenti categorie di Soci:
- Fondatori;
- Ordinari;
- Benemeriti.
Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno dato avvio all’attività dell’Impresa Sociale sottoscrivendone lo Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo.
Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota di ammissione annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci, nei termini e con la modalità fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Benemeriti coloro che con la loro munificenza o per particolari meriti hanno contributo all’affermazione dell’Impresa Sociale. Possono essere nominati solo dal Consiglio Direttivo con validità annuale.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie di associati non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Impresa Sociale. In particolare, i Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.
L’Impresa sociale potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che saranno iscritti in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Impresa Sociale soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal presente Statuto e dalle norme di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Impresa Sociale di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Articolo 6 – Requisiti dei Soci
Possono essere soci di EurekAcademy le persone fisiche o persone giuridiche d’Impresa Sociale che ne condividano gli scopi, indipendentemente dalla forma e struttura adottata, secondo il principio di non discriminazione, senza distinzioni di nazionalità o localizzazione anche della sede, purché senza fine di lucro e rispondenti ai criteri indicati al precedente articolo 4 e comunque nel rispetto di quanto previsto in tema di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi dall’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95.
L’elenco dei soci dovrà essere tenuto costantemente aggiornato in apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci stessi.
Costituisce prerogativa insindacabile del Consiglio Direttivo di EurekAcademy quella di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento delle domande di partecipazione all’Impresa Sociale inoltrate dai singoli Enti, Associazioni, Imprese Sociali e/o persone fisiche che ne facciano richiesta, nonché, quella di accettare nuovi soci.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95, non possono acquisire la qualifica d’Impresa Sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. Parimenti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 commi 3 e 4 della normativa citata, le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’Impresa Sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Le decisioni assunte in violazione di tale divieto sono annullabili e possono essere impugnate in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 (centottanta) giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Articolo 7 – Ammissione dei Soci
La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l’attività economica svolta dall’Impresa Sociale.
Ogni nuovo accordo di partecipazione di nuove imprese sociali verrà redatto e depositato a termine di legge; più precisamente, i gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l’accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili e il bilancio sociale in forma consolidata, predisposto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 successivamente integrato dal D.lgs. 20 luglio 2018 n. 95 e alla disciplina di cui al successivo articolo 31 del presente Statuto sociale.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di attività di direzione e coordinamento di cui alla citata legge, riportate nel successivo articolo 17 del presente Statuto sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.
II Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
L’iscrizione decorre dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione dei Soci Ordinari all’Impresa Sociale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
È altresì prerogativa insindacabile del Consiglio Direttivo quella di valutare l’effettivo perseguimento degli scopi statutari da parte dei singoli soci, siano persone fisiche e/o giuridiche senza fine di lucro o, nella stessa forma d’Impresa Sociale, enti associati, nonché l’adempimento dei doveri inerenti la vita associativa ed eventualmente disporne l’esclusione, con espresso divieto, in tal caso, di qualsiasi liquidazione di somma, a qualsiasi titolo, in favore del socio escluso.
Il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di ammissione dovrà essere presentato con i motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. L’Assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Articolo 8 – Doveri dei Soci
L’appartenenza all’Impresa Sociale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Impresa Sociale.
Articolo 9 – Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, ovvero nuoccia con il suo comportamento al buon nome di EurekAcademy, si rende responsabile di infrazioni disciplinari che potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo secondo le seguenti modalità:
- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dall’esercizio dei diritti di socio;
- esclusione del socio.
Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare di sospensione o di esclusione dei soci è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.
I membri degli organi dell’Impresa Sociale che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Il predetto procedimento di decadenza dall’incarico ricoperto per sanzione disciplinare non è applicabile per il solo richiamo scritto previsto al n.1 del presente articolo.
Articolo 10 – Recesso ed espulsione dei Soci
I soci potranno recedere dall’Impresa Sociale in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia a eventuali conferimenti che alle quote versate.
In caso di comportamento di un socio difforme e in contrasto con il presente Statuto e con l’eventuale regolamento dell’Impresa Sociale, il Consiglio Direttivo può deliberare l’espulsione del socio, con espressa esclusione di liquidazione alcuna sia per gli eventuali conferimenti che per le quote versate.
Articolo 11 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per delibera di espulsione;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte.
I soci saranno tenuti al pagamento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una quota associativa annuale (valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) stabilita dal Consiglio Direttivo.
Per coloro che facciano richiesta d’iscrizione a partire dall’ultimo trimestre dell’esercizio sociale, la quota associativa versata è considerata valida anche per l’esercizio successivo.
La morosità nel pagamento della quota associativa oltre i sei mesi comporterà la decadenza dal rapporto associativo, fatta salva l’efficacia di proroghe nei termini di pagamento che siano stabilite dal Consiglio Direttivo.
Con l’assunzione della qualifica di socio, tutti i soci di EurekAcademy divengono automaticamente soci di ogni altra realtà operativa di evoluzione economica, sociale e istituzionale, costituita a norma dell’art. 16 del presente Statuto.
Articolo 12 – Patrimonio dell’Impresa sociale
Il patrimonio dell’Impresa Sociale è costituito:
- da un patrimonio iniziale di Euro 15,000 (quindicimila virgola zero zero) versato dai Soci Fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei Soci Fondatori;
- da ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 e dall’articolo 16 del Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95, dagli eventuali utili e avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.
Articolo 13 – Entrate dell’Impresa sociale
Le entrate dell’Impresa Sociale sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei soci;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa, anche di tipo commerciale senza fine di lucro, consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse e accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata o conferimento da parte dei soci e di terzi che concorra ad incrementare l’attivo sociale per l’investimento e l’ampliamento delle attività Eventuali conferimenti in forma di mutuo gratuito da parte dei singoli soci e/o anche di terzi, saranno restituiti con utili e/o avanzi di gestione, con termini e modalità deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo in seduta plenaria, al momento della proposta di mutuo destinato e gratuito. Il mutuo gratuito potrà essere erogato dal socio e/o dal terzo solo dopo accettazione espressa e formale da parte del socio e/o del terzo mutuante sulla forma delle modalità di restituzione delle somme, così come deliberate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo. I mutui a titolo oneroso da erogarsi da istituti bancari e/o intermediari finanziari autorizzati potranno essere trattati e convenzionati dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo, previa delibera di approvazione dell’Assemblea dei progetti a cui sono espressamente destinati che presentino carattere di necessità e di urgenza e per la cui realizzazione l’Impresa Sociale non possiede in quel momento autonomia economica.
Articolo 14 – Utili e avanzi di gestione
È fatto espresso divieto di divisione tra i soci degli avanzi di gestione derivanti dall’attività sociale.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Impresa Sociale saranno destinati:
- allo svolgimento dell’attività statutaria;
- all’incremento del patrimonio sociale;
- alla restituzione di eventuali finanziamenti secondo i termini e le modalità previste al precedente articolo 13.
Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo assumeranno responsabilità solidale onde evitare che si verifichi la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi o di riserve a favore di amministratori, partecipanti e collaboratori; il relativo controllo risulterà da apposite verbalizzazioni.
Articolo 15 – Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale dell’Impresa Sociale;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dalla citata normativa;
- l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché, alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale dell’Impresa Sociale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’Impresa Sociale può destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell’Impresa Sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
L’Impresa Sociale potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché, dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema d’Impresa Sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell’Impresa Sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, beneficiando delle relative deducibilità fiscali.
Articolo 16 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
L’adesione all’Impresa Sociale non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Impresa Sociale di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti per il patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e comunque non sono rivalutabili, né ripetibili se non con le modalità previste all’articolo 13. In caso di scioglimento dell’Impresa Sociale, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Impresa Sociale in forma associativa non può farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Impresa Sociale a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né a causa di morte, per successione a titolo universale o particolare, né per atto tra vivi.
Articolo 17 – Organi sociali
Sono Organi dell’Impresa Sociale qualora nominati dall’Assemblea:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo:
- il Comitato Esecutivo:
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- gli Organi, se nominati dal Consiglio Direttivo, preposti a singoli settori e a Paesi in cui si svolge l’attività dell’Impresa Sociale.
La nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è riservata all’Assemblea dei Soci di EurekAcademy e non potrà essere riservata a soggetti esterni all’Impresa Sociale. Non possono assumere la presidenza dell’Impresa Sociale rappresentanti degli enti di cui all’articolo 4, comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95.
Coloro che assumono cariche sociali dovranno possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in relazione all’incarico conferito e precisamente dovranno dimostrare prima del momento del conferimento dell’incarico:
- l’assenza di procedimenti giudiziari e carichi pendenti;
- dovrà essere accertata una comprovata esperienza professionale atta al raggiungimento degli scopi sociali;
- l’assenza di interessi economico-patrimoniali in conflitto con le finalità dell’associazione.
Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Si considera esercitare attività di direzione e coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Impresa Sociale. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 commi 1 e 2 della normativa citata, all’attività di direzione e coordinamento di un’Impresa Sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l’articolo 2545-septies del codice civile.
Articolo 18 – Partecipazione all’Assemblea
L’Assemblea, composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.
All’Assemblea potranno partecipare, anche a mezzo di propri rappresentanti eletti con metodo democratico, i lavoratori, gli utenti o gli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’Impresa Sociale, al fine di assicurare la partecipazione dei medesimi all’elaborazioni di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda, con funzione informativa e consultiva. Ai medesimi spetta il diritto di intervenire alle discussioni dei lavori dell’Assemblea; non spetta il diritto di voto.
I Verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. Il Verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito Libro sociale e un estratto dello stesso sarà rilasciato a richiesta degli interessati. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da Segretario.
In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Ad ogni socio spetta un voto.
Articolo 19 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio da parte del Consiglio Direttivo per la presentazione del bilancio relativo al precedente esercizio.
L’Assemblea potrà inoltre essere convocata:
- ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne faccia domanda scritta e motivata indirizzata al Presidente, almeno un terzo dei In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare all’Ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell’Assemblea ordinaria o dell’Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei conti ovvero dall’organo di controllo interno.
In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l’Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei conti ovvero dall’organo di controllo interno.
Le convocazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera semplice, fax o posta elettronica entro l’ottavo giorno antecedente quello stabilito per l’Assemblea a tutti i Soci e agli indirizzi risultanti presso il Registro dei Soci tenuto nella sede dell’Impresa Sociale alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.
Articolo 20 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Per la validità delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e le delibere siano prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza semplice.
Articolo 21 – Forma di votazione in Assemblea
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati all’elezione.
Articolo 22 – Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
– in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo e determinarne il numero dei componenti;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associative, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare l’eventuale Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e d’interesse generale posto all’Ordine del giorno;
– in sede straordinaria:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Impresa Sociale, con conseguente devoluzione del patrimonio sociale nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’Ordine del giorno.
Articolo 23 – Funzioni e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività di EurekAcademy e gestisce il suo patrimonio.
Esso è composto da un numero di membri variabile da tre a sette.
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, e dura in carica tre anni, precisamente sino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
L’Assemblea determina anche il numero dei membri del Consiglio Direttivo.
Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell’Impresa Sociale, di almeno un componente dell’organo di amministrazione.
Non possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dall’Ufficio, coloro che sono rappresentanti degli enti di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 112/2017.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere economico.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi Consiglieri.
I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati.
Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, 1’Assemblea, per la nomina dell’intero Consiglio, deve essere convocata d’urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero dall’organo di controllo interno; quest’ultimo può compiere nel frattempo gli atti di amministrazione che abbiano carattere di urgenza.
Articolo 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto almeno tre giorni prima, contenente gli argomenti posti all’Ordine del giorno.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto.
In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate attraverso la loro verbalizzazione alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al voto dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
Il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
I sindaci possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà inviare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere specifici e determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Impresa Sociale.
Il Consiglio potrà nominare un Comitato tecnico con funzione meramente consultiva, che collabori alla promozione e al coordinamento dei diversi Settori dell’Impresa Sociale.
Articolo 25 – Compiti del Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte ai terzi e in giudizio, l’Impresa Sociale stessa.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Impresa Sociale, sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In caso di necessità, può adottare provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
In caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.
Articolo 26 – Compensi del Consiglio Direttivo
Con deliberazione dell’Assemblea dei Soci ai membri del Consiglio Direttivo può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. In mancanza di determinazione del compenso, s’intende che i componenti del Consiglio Direttivo vi abbiano rinunciato, attraverso la semplice accettazione dell’incarico conferito.
È tuttavia vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo di compensi superiori a quelli previsti dall’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.
Articolo 27 – Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo dispone di tutti i poteri che il Consiglio Direttivo gli conferisce. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio Direttivo che potrà sceglierli al suo interno o tra estranei dell’Impresa Sociale, nel rispetto dei requisiti di legge.
Il Comitato Esecutivo decade alla stessa scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero, quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Le convocazioni avvengono per iscritto per lettera, telegramma, e-mail o anche telefax almeno due giorni dalla data prevista per la seduta e, in caso d’urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima della seduta. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti.
Articolo 28 – Direttore Generale
Il Consiglio Direttivo può nominare il Direttore Generale ed eventualmente un Vice Direttore che durano in carica tre anni sono rieleggibili. Il Direttore Generale coadiuva il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo dei quali attua le disposizioni; sovraintende a tutti gli Uffici e Servizi dell’Impresa Sociale, compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi. Al Direttore Generale, per singoli, determinati atti o categorie di atti, potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza dell’Impresa Sociale di fronte a terzi. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; collabora alla gestione finanziaria e all’amministrazione dell’Impresa Sociale e predispone un rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio Direttivo a cui è tenuto a relazionare. Al Vice Direttore spettano le funzioni del Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento, nonché quelle espressamente delegate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 29 – Comitato tecnico scientifico
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un Comitato tecnico-scientifico composto da persone di comprovata competenza che condividano lo scopo dell’Impresa Sociale in forma associativa, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell’Impresa Sociale stessa in ogni settore.
La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico.
Articolo 30 – Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività
Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività sociali, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire ad un membro del Consiglio Direttivo preposto e il Consiglio Direttivo potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
L’Impresa Sociale assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell’attività sociale in modo che questi possano esercitare un’influenza sulle decisioni che devono essere adottare dalla stessa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi scambiati. A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori all’elaborazioni di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell’organo amministrativo all’Assemblea dei Soci.
Dell’esito di tale coinvolgimento ne deve essere fatta menzione nel bilancio sociale. I lavoratori di EurekAcademy hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’Impresa Sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’Impresa Sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.
L’Impresa Sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’Impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione del precedente comma.
Articolo 31. Esercizio sociale e Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. L’Impresa Sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
L’Impresa Sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’Impresa Sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e il bilancio sociale dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede di EurekAcademy nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Il Presidente sottopone all’Assemblea per l’approvazione il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo nonché la Relazione dei Sindaci e/o dei Revisori dei Conti.
Articolo 32 – Organo di controllo interno
L’Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più sindaci o di un Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell’Impresa Sociale, di almeno un componente dell’organo di controllo.
I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2 della citata normativa. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
Articolo 33 – Controllo contabile
Nel caso in cui l’Impresa Sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
Articolo 34 – Delegazioni e uffici distaccati
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituiti su tutto il territorio nazionale e all’estero, delegazioni e uffici distaccati, nominandone il Responsabile. Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare l’assolvimento di determinate funzioni al Responsabile locale così nominato.
AI Consiglio Direttivo spetta in ogni caso la fissazione dei compiti e delle prerogative di tali delegazioni e uffici distaccati.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione in altri Paesi di Associazioni nazionali denominate, nella lingua locale, “EurekAcademy” aventi piena autonomia giuridica, patrimoniale e organizzativa.
Articolo 35 – Scioglimento, cessazione o estinzione dell’Impresa sociale
Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Impresa Sociale viene deliberato dall’Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Con la delibera di scioglimento comunque motivata, l’Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all’articolo 16, comma 1 previsti dal D.Lgs.112/2017, ovvero secondo le indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).
La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’Impresa Sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’Impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Gli atti che precedono devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell’apposito decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.
L’organo di amministrazione dell’Impresa Sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’intenzione di procedere ad uno degli atti che precede, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al precedente comma, ovvero, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
L’efficacia degli atti che precedono è subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Avverso il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che nega l’autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
In caso d’insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
L’Impresa Sociale è sottoposta alle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo previste dall’art. 15 del D.Lgs. 112/2017.
Articolo 36 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché, per quanto ancora non disciplinato, alle disposizioni del Codice civile riguardanti le associazioni, nonché, alle ulteriori norme di legge e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico italiano.